Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
1. L'articolo 16 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere
ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione
a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè
quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
1.Il secondo comma dell'articolo
68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"È libera la fotocopia da opere esistenti
nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca
o, nei limiti e con le modalità di cui
ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"È consentita, conformemente alla
convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume
o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei
punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino
nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per
le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo
del presente comma. La misura di detto compenso
e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo
tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT
per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22
maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con
i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara
fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfettaria a favore degli
aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo
181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno
dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi
per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato o degli enti dai quali
le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo
171-bis" sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui
al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta
la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da
sei mesi ad un anno nonchè la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni
di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
provvigione, dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di
pagamento dei detti compensi, nonchè la
misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate
e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi
quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla
data di stipulazione dei detti accordi ovvero
dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per
i quali la SIAE non svolga già attività
di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,
può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate
con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n.
633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione
delle dette opere e sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione in unico esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici".
Art. 4.
1.Nell'articolo 161 della legge
22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni
previste negli articoli precedenti, possono essere
ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di
ciò che si ritenga costituire violazione
del diritto di utilizzazione".
Art. 5.
1. L'articolo 162 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge, i procedimenti
di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti
a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza,
ove occorra, di uno o più periti ed anche
con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di
giorni e di ore previste per atti di questa natura
dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati
ad assistere alle operazioni anche a mezzo di
propri rappresentanti e ad essere assistiti da
tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo
e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura
civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza
di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto
degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675
del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui
all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere
oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati
nel ricorso, purchè si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti
provvedimenti e purchè tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti
di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti
sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia".
Art. 6.
1.L'articolo 163 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto
di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso,
secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 7.
1. Il numero 3) dell'articolo 164
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i
funzionari autorizzati a compiere attestazioni
di credito per diritto d'autore nonchè
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice
di procedura civile".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 174 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
La sanzione amministrativa si applica nella misura
stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero
della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione
e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo è istituito con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di
cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando
esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l'adozione del provvedimento
di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati,
può disporre, con provvedimento motivato,
la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni
e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di
cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo
di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del
comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei confronti degli stabilimenti
di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di
postproduzione nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività
di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.
Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno
un biennio".
2. Dopo l'articolo 75 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare,
a fini di lucro, attività di produzione,
di duplicazione, di riproduzione, di vendita,
di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere
tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore
che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita
iscrizione in apposito registro. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59,
60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile
1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano
per il diritto d'autore" ovunque ricorra
è sostituita dall'espressione: "Società
italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 181 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo
181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis
e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni
supporto contenente programmi per elaboratore
o multimediali nonchè su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento,
che reca la fissazione di opere o di parti di
opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo
comma, destinati ad essere posti comunque in commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà
essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti
di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei
diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi. In presenza di
seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento
degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità
e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui
al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
sempre che tali programmi non contengano suoni,
voci o sequenze di immagini in movimento tali
da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano
luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale
di cui all'articolo 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori
e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche
e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sentite
la SIAE e le associazioni di categoria interessate,
nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire l'alterazione e la falsificazione
delle opere. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche
e della collocazione del contrassegno determinatosi
sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo
tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente
per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto.
Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale
è stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del titolare del diritto d'autore.
Deve contenere altresì l'indicazione di
un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta
o registrata nonchè della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale
del contrassegno può essere affidata anche
in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha
l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti.
Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno
sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto
della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge
penale, il contrassegno è considerato segno
distintivo di opera dell'ingegno".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 182 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 182-bis. - 1. All'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è
attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente legge,
la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione
con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo,
fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè
su impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo, nonchè sull'attività
di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo
effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di
opere e registrazioni tutelate dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma
dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati,
i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono
a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei
compiti indicati nel comma 1, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può
conferire funzioni ispettive a propri funzionari
ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via
cavo o proiezione cinematografica nonchè
le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione,
in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo
o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali
o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori
deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento
di violazione delle norme di legge, compilano
processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero
4) è inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;".
Art. 12.
1. All'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti
commi:
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle
disponibilità derivanti dall'applicazione
del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio,
il cinema e la stampa quotidiana e periodica,
volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
illiceità dell'acquisto di prodotti delle
opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma
3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo
di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera
b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni".
DISPOSIZIONI
PENALI
Art. 13.
1. L'articolo 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce
su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta
o dimostra in pubblico il contenuto di una banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati,
è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è
di rilevante gravità".
Art. 14.
1. L'articolo 171-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il
fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette
o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere
o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai
sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo
o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
ovvero produce, utilizza, importa, detiene per
la vendita, pone in commercio, vende, noleggia
o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo,
promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono
l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2. È punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi, si rende colpevole dei
fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite
di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è
di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel
comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui
agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale,
e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attività produttiva
o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 171-quater della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
"Art. 171-quinquies. - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o
di avveramento della condizione il venditore restituisca
una somma comunque inferiore a quella pagata oppure
quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una
somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque
inferiore al prezzo di vendita".
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente
utilizza con qualsiasi procedimento, anche via
etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto
o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi
al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali
non conformi alle prescrizioni della presente
legge è punito, purchè il fatto
non costituisca concorso nei reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile
1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla
presente legge, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di
fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire
due milioni e il fatto è punito con la
confisca degli strumenti e del materiale, con
la pubblicazione della sentenza su due o più
giornali quotidiani a diffusione nazionale o su
uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attività produttiva
o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti
i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale
sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli
strumenti e dei materiali serviti o destinati
a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici
o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti
sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti
di contrassegno SIAE contraffatto o alterato,
o destinato ad opera diversa. La confisca è
ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche se i beni appartengono ad un
soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La
pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si
applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis,
i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi
da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. - 1. La pena principale per i
reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie
a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo
tutte le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attività illecita di cui agli articoli
171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di
altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli
quantità di supporti audiovisivi e fonografici
o di strumenti o materiali serviti o destinati
alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al promotore o organizzatore delle attività
illecite previste dall'articolo 171-bis, comma
1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
Art. 18.
1. All'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti
i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono
presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ai
sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente,
devono corrispondere il compenso dovuto a norma
dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo
di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri
indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda
alla realtà, la SIAE può ottenere
che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca
da questi le necessarie informazioni".
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito il Comitato
per la tutela della proprietà intellettuale,
di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti
di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e uno dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui
mandato è a titolo gratuito, restano in
carica per due anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica
e documentale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace l'attività
di contrasto delle attività illecite lesive
della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti,
il Comitato può richiedere copie di atti
e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni,
alle imprese e alle associazioni di categoria,
che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere,
altresì, all'autorità giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati,
che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 116 del codice di procedura
penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi
del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio.
I dati possono essere elaborati in forma anonima
per mezzo di un apposito sistema informatico e
telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato,
il Comitato segnala all'autorità giudiziaria
e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza
in materia i fatti e le circostanze comunque utili
ai fini dell'attività di prevenzione e
di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto
d'autore e la promozione delle attività
culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato,
avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato
non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato
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